Art. 33 — Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia

Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia» sono soppresse;
  • b)dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art33 · fonte del testo

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