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Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e' corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennita' pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennita' si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennita' di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Testo in vigore dal 15 novembre 1999 al 20 luglio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-11-09;418~art1 · fonte del testo

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