Art. 17 — Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale

L'aspettativa e' obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilita' di cumulo con l'indennita' corrisposta in ragione della carica. E' comunque fatta salva la possibilita' di optare per la corresponsione della sola indennita' di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa e' computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianita' di servizio.

Testo vigente dal 20 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art17 · fonte del testo

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