Articolo abrogato dalla l. 13 aprile 1977, n. 114.
Abrogato dal 17 aprile 1977
Articolo abrogato dalla l. 13 aprile 1977, n. 114.
Abrogato dal 17 aprile 1977
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Sanre…
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. - degli artt. 1, 3 e 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nella parte in cui dispongono, nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, il cumulo dei redditi familiari qualora il totale di essi superi i sette milioni di lire, essendo sopraggiunta successivamente alle ordinanze di rinvio la legge 13 aprile 1977, n. 114, la quale, introducendo modificazioni alla disciplina dell'IRPEF, ha abrogato le norme impugnate, dettando altresì una normativa transitoria per l'imposta dovuta dai coniugi per redditi posseduti nell'anno 1975, per cui riferendosi il debito d'imposta oggetto dei giudizi a quibus precisamente ai redditi percepiti nell'anno 1975, si rende necessario esaminare se, alla stregua dello ius superveniens, la questione prospettata sia tuttora rilevante.
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 53 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977. 118 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10 del detto decreto, formato dai redditi propri di ciascuno, compresi quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti, di entrambi o di uno solo di essi. Non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 12 del predetto decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art1 · fonte del testo
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