Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 6

dicembre 1977, n. 914 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634, concernente la disciplina dell'imposta di

registro, e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, concernente la

disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) promossi con

ordinanze emesse il 2 giugno 1980

dalla Commissione tributaria di 1° grado di Siracusa, il 24 febbraio

1982 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Catania e l' 8

febbraio 1982 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Brindisi,

iscritte rispettivamente al n. 155 del registro ordinanze 1981, al n.

144 del registro ordinanze 1984 e al n. 51 del registro ordinanze

1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179

dell'anno 1981, n. 197 dell'anno 1984 e n. 137- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Tafuri

Gaetano ed avente ad oggetto il pagamento dell'imposta di registro

per un atto di vendita registrato il 17 gennaio 1977, la Commissione

tributaria di primo grado di Siracusa con ordinanza del 2 giugno 1980

(reg. ord. n. 155 del 1981) sollevava, in riferimento agli artt. 3,

70 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, il quale stabiliva che il termine

biennale per l'accertamento del maggior valore degli immobili

trasferiti, di cui al precedente art. 3, decorresse dalla data di

entrata in vigore del decreto stesso (ossia dal 23 dicembre 1977) per

gli atti registrati dal 1° gennaio 1975 alla data ora detta;

che secondo la Commissione la norma impugnata, in quanto idonea

a restituire l'Amministrazione finanziaria in termini di decadenza

già esauriti (nel vigore dell'art. 49 d.P.R. n. 634 del 1972 il

termine era annuale), sembrava contrastare con gli artt. 3 Cost.,

poiché creava un'ingiustificata diseguaglianza sia tra gli uffici ed

i contribuenti sia tra i contribuenti stessi, nonché 70 e 76 Cost.,

poiché nella legge n. 825 del 1971, in base alla cui delega era

stato emesso il d.P.R. n. 914 del 1977, non erano compresi principi o

criteri direttivi che permettessero al Governo di emanare norme

tributarie retroattive, come quelle attualmente impugnate;

che le stesse questioni venivano sollevate dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Catania con ordinanza del 24 febbraio

1982 (reg. ord. n. 144 del 1984), emessa in procedimento iniziato da

Tigano Angelo e relativo a vendite registrate tra il 19 gennaio ed il

10 dicembre 1976, e dalla Commissione tributaria di primo grado di

Brindisi, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1982 (reg. ord. n. 51 del

1985) in procedimento iniziato da Catoni Antonio e relativo ad atto

registrato il 12 agosto 1976;

che, quanto alle denunce di eccesso di delega, la Commissione

catanese faceva riferimento all'art. 77 Cost. invece che, come più

esattamente, all'art. 76;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nei

giudizi n. 155 del 1981 e n. 144 del 1984, chiedendo che le questioni

fossero dichiarate non fondate;

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono

essere riuniti;

che nella specie, contrariamente a quanto ritenuto nelle

ordinanze di rimessione, non trattasi di termini scaduti: infatti per

gli atti registrati dopo il 1° gennaio 1975 il termine annuale di cui

all'art. 49 d.P.R. n. 634 del 1972 venne prorogato da altri

provvedimenti legislativi: art. 19, l. 2 dicembre 1975, n. 576 e art.

1 d.-l. 10 dicembre 1976, n. 798, conv. in l. 8 febbraio 1977, n. 16;

che al legislatore ordinario nessuna norma costituzionale

preclude di protrarre termini di prescrizione o di decadenza, senza

che le sue disposizioni in tal senso possano considerarsi retroattive

(del resto, la retroattività delle leggi tributarie non è di per

sé incostituzionale: v. sentt. nn. 143 del 1982, 45 del 1964) o

ledano il principio di eguaglianza, giacché il diverso trattamento

applicato in materia alla stessa categoria di atti ma in momenti

diversi nel tempo non crea ingiustificate discriminazioni,

costituendo lo stesso fluire del tempo un elemento differenziatore

(v. sentt. n. 159 del 1987; 238 del 1984; 138 e 65 del 1979);

che nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega

legislativa al Governo per la riforma tributaria, non v'è un solo

principio o criterio direttivo che impedisca al legislatore delegato

di stabilire o variare termini di prescrizione o di decadenza, d'onde

la palese inconsistenza dei riferimenti agli artt. 70 e 76 Cost.;

che in conclusione le questioni sono da ritenere manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n.

914, sollevate in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Catania e dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Siracusa e di Brindisi con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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