Articolo abrogato dalla l. 13 aprile 1977, n. 114.
Abrogato dal 17 aprile 1977
Articolo abrogato dalla l. 13 aprile 1977, n. 114.
Abrogato dal 17 aprile 1977
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. - degli artt. 1, 3 e 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nella parte in cui dispongono, nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, il cumulo dei redditi familiari qualora il totale di essi superi i sette milioni di lire, essendo sopraggiunta successivamente alle ordinanze di rinvio la legge 13 aprile 1977, n. 114, la quale, introducendo modificazioni alla disciplina dell'IRPEF, ha abrogato le norme impugnate, dettando altresì una normativa transitoria per l'imposta dovuta dai coniugi per redditi posseduti nell'anno 1975, per cui riferendosi il debito d'imposta oggetto dei giudizi a quibus precisamente ai redditi percepiti nell'anno 1975, si rende necessario esaminare se, alla stregua dello ius superveniens, la questione prospettata sia tuttora rilevante.
Art. 1 Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni · Art. 3 Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni · Art. 4 Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977. 115 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo 1, supera il limite di cui al primo comma dell'articolo precedente, si applica all'imposta determinata a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un'ulteriore detrazione, in ragione del dodici per cento del primo milione, dell'otto per cento del secondo milione e del quattro per cento del residuo ammontare, commisurata al minore tra gli importi complessivi dei redditi propri di ciascun coniuge al lordo delle deduzioni di cui allo articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La detrazione non puo' in alcun caso superare le trecentosessantamila lire.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art3 · fonte del testo
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