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Precludono l'acquisto della cittadinanza:

  • 1)la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
  • 2)la condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non politico dall'autorita' giudiziaria italiana;
  • 3)la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. L'acquisto della cittadinanza e' sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al numero 1) del primo comma ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni due di reclusione.

Testo in vigore dal 26 aprile 1983 al 16 agosto 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-04-21;123~art2 · fonte del testo

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