Art. 20 — Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

All'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.154, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso".

Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art20 · fonte del testo

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