Art. 22 — Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2002 al 1 gennaio 2006. 306 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' sostituito dal seguente: "Art. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica. 2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale. 3. La pubblicita' dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 e' attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonche' mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge e' inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza. 5. L'erroneita' o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione e' raddoppiata". I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art22 · fonte del testo
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