Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1975 al 4 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 2 Tale contributo e' sostitutivo di quello dovuto alla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai della industria istituita con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore delle imprese industriali dell'edilizia e affini di cui al primo comma del presente articolo puo' essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, in modo da far corrispondere al costo complessivo delle prestazioni il gettito dei contributi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 febbraio 1970, n. 14, come modificata dalla L. 6 agosto 1975, n. 427

2

La L. 2 febbraio 1970, n. 14, come modificata dalla L. 6 agosto 1975, n. 427, ha disposto (con l'art. 2) che i contributi previsti dal presente articolo sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1970 al 1 settembre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 febbraio 1970, n. 14, come modificata dalla L. 6 agosto 1975, n. 427

    La L. 2 febbraio 1970, n. 14, come modificata dalla L. 6 agosto 1975, n. 427, ha disposto (con l'art. 2) che i contributi previsti dal presente articolo sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;77~art8 · fonte del testo

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