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Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda determinata ai sensi delle norme vigenti in materia di assegni familiari. Tale contributo e' sostitutivo di quello dovuto alla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai della industria istituita con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore delle imprese industriali dell'edilizia e affini di cui al primo comma del presente articolo puo' essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, in modo da far corrispondere al costo complessivo delle prestazioni il gettito dei contributi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 15 febbraio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;77~art8 · fonte del testo

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