Art. 5 — Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
Testo vigente dal 18 luglio 1996
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
Testo vigente dal 18 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1996 al 18 luglio 1996. 310 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi.I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilita' speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalita' previste al comma 2. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-17;264~art5 · fonte del testo
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