Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

  • 1)abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
  • 2)siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque eta', dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sempreche' la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;
  • 3)non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1988, n.559

2

La L. 30 dicembre 1988, n.559 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di eta', ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria."

Testo vigente dal 18 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1987 al 18 gennaio 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 1988, n.559

    La L. 30 dicembre 1988, n.559 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di eta', ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari