Art. 41 — Ordinanza di ingiunzione
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017. 124 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'autorita' amministrativa di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'emettere l'ordinanza di ingiunzione per le infrazioni alle disposizioni previste dalla presente legge, dispone:
tolto: a) che siano poste a carico del responsabile delle violazioni anche le spese di analisi da corrispondere agli istituti di analisi incaricati;
tolto: b) che, nei casi gravi o di reiterazione degli atti, l'estratto dell'ordinanza di ingiunzione sia pubblicato a spese del responsabile delle violazioni almeno su due giornali di grande diffusione, uno dei quali scelto fra i quotidiani locali, e che sia affisso all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune in cui risiede il responsabile delle violazioni e dove e' ubicata la cantina nella quale e' stata commessa l'infrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art41 · fonte del testo
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