Art. 47 — Abrogazioni
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017. 281 parole tolte, 9 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
tolto: a) il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, e successive modificazioni;
tolto: b) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 6 dicembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1957;
tolto: c) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° luglio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 15 luglio 1957;
tolto: d) il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni;
tolto: e) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 26 settembre 1967, concernente il rivelatore da addizionare alle materie prime destinate all'acetificazione;
tolto: f) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 marzo 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 9 aprile 1968;
tolto: g) il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773;
tolto: h) il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e successive modificazioni;
tolto: i) la legge 2 agosto 1982, n. 527, e successive modificazioni;
tolto: l) gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 27 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1986;
tolto: m) il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2001. Ogni riferimento contenuto nella presente legge a regolamenti comunitari deve intendersi riferito anche ai regolamenti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa con i quali vengono ricodificate le medesime disposizioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art47 · fonte del testo
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