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((L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata)) di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:

  • a)le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscatio che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
  • b)le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. ((Se la procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.))
  • c)le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze. I beni immobili sono:
  • a)mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
  • c)trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo' amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile.((Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita' istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita)). Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. ((Gli enti territoriali)) possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ((...))del presente articolo. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato ((e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative)):
  • a)all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso,((...))a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  • b)alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima ((eseguita dall'Agenzia)), a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene ((da parte dell'Agenzia));
  • c)alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui alla lettera b). ((I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri)), le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati ((all'Agenzia o)) ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 FEBBRAIO 2010 N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2010, N. 50)). ((4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 FEBBRAIO 2010, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2010, N. 50)). 5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo. 5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica. 6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali ((L'Agenzia)) procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente ((dell'Agenzia del demanio competente per territorio)). 7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. 8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

Testo in vigore dal 4 aprile 2010 al 19 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2010 al 4 aprile 2010. 450 parole tolte, 397 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: L'amministratoreaggiunto: L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:

… delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita e' antieconomicatolto: , con provvedimento del dirigente del competente ufficio dal territorio del Ministero delle finanze e' disposta aggiunto: l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene tolto: da parte dell'amministratore;aggiunto: .

tolto: b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.

… o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile.aggiunto: Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate tolto: entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla venditaaggiunto: , sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita' istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono … di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. tolto: 2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis aggiunto: Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo … regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis tolto: ai sensidel comma 4 del presente articoloaggiunto: ...del presente articolo. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinatiaggiunto: , con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, tolto: previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,aggiunto: ...a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri …

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima tolto: del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze aggiunto: eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' … diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte tolto: del Ministero delle finanze aggiunto: dell'Agenzia;

… tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui alla lettera b). I beni mobiliaggiunto: , anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili … quali ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati aggiunto: all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. tolto: Se e' stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non puo' essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo. 4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio, che puo' affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita' organizzata aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 FEBBRAIO 2010 N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2010, N. 50. 4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 FEBBRAIO 2010, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2010, N. 50. 5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche' … degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblicaaggiunto: . 6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali tolto: l'Amministrazione delle finanze aggiunto: L'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente … quali non e' richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente tolto: del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero aggiunto: dell'Agenzia del demanio competente per territorio. 7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutiviaggiunto: . 8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art2undecies · fonte del testo

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