Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1990 al 13 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 19 marzo 1990, n. 55.
Abrogato dal 7 aprile 1990
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Articolo abrogato dalla l. 19 marzo 1990, n. 55.
Abrogato dal 7 aprile 1990
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-'ter' L. 31 maggio 1965 n. 575, inserito dall'art. 20 L. 13 settembre 1982 n. 464, nella parte in cui prevede la decadenza delle licenze, concessioni e iscrizioni per le società di persone di cui sia amministratore unico, socio o dipendente il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, dato che detta decadenza: è applicata da organo giurisdizionale, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e con provvedimento camerale che garantisce il contraddittorio; tende a colpire non solo il prevenuto ma anche i soggetti la lesione dei cui interessi è giustificata dall'aver essi acconsentito a svolgere attività in comune con il prevenuto, collegandosi quindi ad una situazione di pericolosità.
Art. 10-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 10-quater ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 20 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 1982 al 7 aprile 1990. 181 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attivita' economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10. La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di societa' di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di societa' di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualita' di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N. 55
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art10ter · fonte del testo
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