Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 2001 al 28 luglio 2005. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

  • 1)operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;((nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale)).
  • 2)abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente;
  • 3)compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
  • 4)fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1). Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.

Testo in vigore dal 19 ottobre 2001 al 28 luglio 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 177/1980

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1980

    1) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere "; 2) dichiara non fondata la questione di legitti…

    Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 18 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 25 cost. · Art. 1 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1975 al 19 ottobre 2001. 11 parole aggiunte.

… dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;aggiunto: nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art18 · fonte del testo

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