Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1975 al 13 ottobre 2011. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il giudice puo' aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attivita' professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilita' di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attivita' socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette. Il giudice puo' altresi' applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettivita'. La sospensione puo' essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art22 · fonte del testo
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