Art. 15 — Consegna di telegrammi ed espressi

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione, e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sia la resa dei fattorini addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici principali e in quelli locali, sia i limiti della zona di recapito normale, oltre la quale il fattorino ha diritto ad uno specifico compenso. Con il medesimo decreto sono stabiliti la misura e le modalita' di corresponsione del compenso, di cui al comma 1, nonche' i criteri per il calcolo degli oggetti diretti allo stesso destinatario.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art15 · fonte del testo

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