Art. 19 — Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

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Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarieta' nei confronti delle vittime. Il Comitato e' composto:

  • a)da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • b)da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  • c)da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;
  • d)da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle associazioni medesime; 2
  • e)da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455

2

Il D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge."

Testo in vigore dal 18 dicembre 1999 al 29 febbraio 2012

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1999 al 18 dicembre 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455

    Il D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge."

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urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art19 · fonte del testo

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