Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati intenzionali violenti»;
  • b)all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia»;
  • c)all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302». All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia». La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 8 luglio 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122~art15 · fonte del testo

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