Il contributo di cui all'articolo 9 e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1o marzo o dal 1 settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Il contributo puo' essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori. I lavori di cui all'articolo 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione e' di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalita' previste dall'articolo 9. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo da' luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente all'emanazione del provvedimento definitivo, al recupero di un'unica soluzione delle somme gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti.

Testo vigente dal 21 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art10 · fonte del testo

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