L'articolo 4 della legge 1 aprile 1985, n. 122, e' sostituito dal seguente: "ART. 4. - 1. Il Ministro della marina mercantile puo' concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma contributi per la realizzazione di programmi triennali di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel campo dell'architettura navale. 2. I programmi sono presentati entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. 3. I programmi e le eventuali variazioni proposte sono approvati dal Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259. 4. Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto puo' stipulare contratti con universita', enti e societa' ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera. 5. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico. 6. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'approvazione del programma, e' autorizzato a corrispondere con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni - nei limiti dello stanziamento annuale - fino ad un massimo del 90 per cento della spesa prevista nell'anno di riferimento. 7. La liquidazione definitiva e' disposta dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, al completamento dell'attivita' prevista per ciascuna fase del programma e previa presentazione da parte dell'Istituto di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti. 8. I costi sono desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi approvati nei modi di legge". Il programma di ricerca triennale 1988-1990 dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, e' presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente ai contributi dei programmi di ricerca in corso alla data del 1 gennaio 1988 la liquidazione del contributo e' disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al 30 per cento per le spese generali.

Testo vigente dal 21 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art15 · fonte del testo

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