La previsione del contributo diretto e parziale dello Stato sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione degli interventi nel sistema dei trasporti rapidi di massa, di cui alla l. n. 211 del 1992, subordinato nella sua erogazione alla approvazione statale dei progetti esecutivi e alla dimostrata disponibilità delle altre fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dei singoli lotti funzionali, costituisce disciplina complementare e conseguenziale al sistema di eccezionale ed unificata determinazione dei sistemi di trasporto da eseguire e, come tale, non integra lesione delle attribuzioni regionali e provinciali in materia finanziaria e di trasporto pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9, l. 26 febbraio 1992, n. 211 sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI^ dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)
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