Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.

Testo vigente dal 6 marzo 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 462/1992

    Illegittimità dichiarata
    19 novembre 1992

    La previsione del contributo diretto e parziale dello Stato sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione degli interventi nel sistema dei trasporti rapidi di massa, di cui alla l. n. 211 del 1992, subordinato nella sua erogazione alla approvazione statale dei progetti esecutivi e alla dimostrata disponibilità delle altre fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dei singoli lotti funzionali, costituisce disciplina complementare e conseguenziale al sistema di eccezionale ed unificata determinazione dei sistemi di trasporto da eseguire e, come tale, non integra lesione delle attribuzioni regionali e provinciali in materia finanziaria e di trasporto pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9, l. 26 febbraio 1992, n. 211 sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI^ dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)

    Art. 1 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa · Art. 4 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa · Art. 5 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa · Art. 7 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1992-02-26;211~art9 · fonte del testo

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