Disposizioni

Art. 3 — Contributo statale

Per la realizzazione di ferrovie metropolitane in comuni od agglomerati di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 400 mila abitanti, potra' essere accordato dallo Stato un contributo annuale per anni trenta non superiori al 6 per cento delle spese necessarie per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio, riconosciute ammissibili dalla commissione di cui al precedente articolo 2, il contributo sara' concesso, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1 interessato ovvero del concessionario, corredata del progetto di massima e della relazione finanziaria. Il contributo sara' liquidato per quote non inferiori ad un decimo, in proporzione ai lavori eseguiti ed allo approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio, e potra' essere messo a disposizione del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1 ovvero, col consenso del concedente, a disposizione del concessionario, per operazioni finanziarie.

Testo vigente dal 15 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-29;1042~art3 · fonte del testo

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