Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993 n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993 n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
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2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993. 427 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In tutto il territorio della Repubblica i caffe' crudi nazionalizzati, ancorche' decaffeinizzati, non possono circolare se non sono scortati da bolletta di legittimazione. Sono tuttavia esonerati dalla scorta della bolletta di legittimazione i quantitativi non superiori a cinque chilogrammi, da chiunque trasportati o fatti circolare al solo scopo di consumo personale o familiare, o per campioni commerciali di cui all'articolo 1. La bolletta di legittimazione deve indicare: la qualita' e il peso lordo del prodotto; il numero, il tipo ed i contrassegni dei recipienti in cui e' contenuto; il cognome, il nome e l'indirizzo sia del mittente che del destinatario. Se il trasporto avviene per via ordinaria, la bolletta deve anche indicare: il nominativo del vettore o di colui che esegue il trasporto; il numero di targa o di matricola del veicolo; l'itinerario di massima da seguire, nei soli casi di trasporto intercomunale; il termine entro il quale la merce deve giungere a destinazione. Qualora il viaggio per via ordinaria debba essere interrotto per causa di forza maggiore, detto termine puo' essere prorogato dal piu' vicino Comando della guardia di finanza o dei carabinieri. La bolletta di legittimazione deve essere custodita dal personale incaricato del trasporto per essere esibita, a richiesta, agli organi di controllo. All'arrivo, deve essere consegnata al destinatario del carico, il quale ne rilascia ricevuta; prima della consegna della merce e della bolletta, l'incaricato del trasporto attesta sulla bolletta stessa, apponendovi la propria firma e la data, che il trasporto e' avvenuto. Il destinatario del carico, che sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico a norma della presente legge, deve allegare la bolletta di legittimazione al registro stesso a giustificazione dell'introduzione della corrispondente partita di prodotto. In ogni altro caso, il destinatario del carico deve custodire la bolletta di legittimazione per tutto il periodo di detenzione della merce e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data del rilascio per esibirla, a richiesta, agli organi di controllo. Se il mittente della merce e' obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico a norma della presente legge, lo scarico della partita nel registro stesso deve essere completato con l'indicazione degli estremi della bolletta di legittimazione emessa per il trasferimento. La bolletta di legittimazione puo' essere emessa a cura del mittente del carico che abbia ottenuto una speciale autorizzazione dall'intendente di finanza. In tal caso la bolletta stessa deve essere vidimata, prima che abbia inizio il trasporto da uno degli Uffici o Comandi di cui all'articolo 5, i quali debbono annotare in apposito registro gli estremi della bolletta vidimata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993 N. 427
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art4 · fonte del testo
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