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I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nelle misure e con le modalita' di computo previste dalla, legge 1 maggio 1955, n. 368, in relazione allo stato dell'immobile, alle condizioni delle parti e alla data della prima locazione. I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nella misura del 25 per cento, calcolata sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora le attivita' artigiane si svolgano in locali annessi agli ambienti di abitazione i quali non superino i due vani, gli aumenti dei canoni dei contratti di locazione seguono le misure previste dalla legge 1 maggio 1955, n. 368. In ogni caso resta esclusa l'applicazione dei limiti massimi di aumento previsti dagli articoli 2, ultimo comma, 3, commi terzo e quarto, 4, commi quarto e quinto, della legge 1 maggio 1955, n. 368.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-21;1521~art3 · fonte del testo

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