Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1960 al 16 dicembre 2010. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, gia' prorogati dall'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1964, salvo quanto e' disposto nell'articolo successivo. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma e sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva. La data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n. 368, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1964.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-12-21;1521~art1 · fonte del testo
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