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La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie puo' essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce "pane" sia indicata in modo specifico. Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore. Le imprese con rivendita di pane non annessa al panificio sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane fornito, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantita' del pane consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane cui si riferiscono.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 16 febbraio 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 36/1970

    Parametro
    4 marzo 1970

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposizioni sulla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 19…

    Art. 1 Modificazioni e integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 41 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 42 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art24 · fonte del testo

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