Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 41,

42, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in

legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27

febbraio 1958, n. 190; dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945;

dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283; e degli artt. 41, 42 e

43 della legge 4 luglio 1967, n. 580, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse il 18 aprile 1969 dal pretore di Guardia

Sanframondi, l'11 marzo 1969 dal pretore di Tione, il 14 marzo 1969 dal

pretore di Sala Consilina, il 18 marzo 1969 dal pretore di Adria, il 14

marzo 1969 dal pretore di Camposampiero e il 27 marzo 1969 dal pretore

di Cormons nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Parente

Mario, Viviani Aurelio, Femminella Rosa Giovanna, Burgato Vito,

Cattapan Giovanni e Mian Luigi, iscritte ai nn. 204, 212, 219, 220, 223

e 227 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969;

2) ordinanze emesse il 13 maggio 1969 dal pretore di Tione nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Maffei Giuseppe e

Povinelli Domenico, iscritte ai nn. 240 e 241 del registro ordinanze

1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del

9 luglio 1969;

3) ordinanza emessa il 16 maggio 1969 dal pretore di Treviglio nel

procedimento penale a carico di Picco Paolo, iscritta al n. 277 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969;

4) ordinanze emesse il 14 aprile 1969 dal tribunale di Milano, il

24 maggio 1969 dal pretore di Rho, il 30 aprile 1969 dal pretore di

Cagliari, il 30 giugno 1969 dal pretore di Latina e il 21 giugno 1969

dal pretore di Tricase nei procedimenti penali rispettivamente a carico

di Mantegazza Paolo, Petri Mario, Vacca Antonio, Sbardella Attilio,

Ruperto Luigi e Ferramosca Francesco, iscritte ai nn. 293, 296, 300,

311 e 315 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;

5) ordinanze emesse il 13 giugno 1969 dal pretore di Modica e il 26

giugno 1969 dal pretore di Laurenzana nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Roccasalva Giuseppe e Fina Ernesto,

iscritte ai nn. 325 e 330 del registro ordinanze 1969 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969;

6) ordinanze emesse il 19 aprile 1969 dal pretore di Stigliano nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Sarubbi Felice Maria e

Mastronardi Leonardo, iscritte ai nn. 333 e 334 del registro ordinanze

1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256

dell'8 ottobre 1969;

7) ordinanza emessa il 25 giugno 1969 dal pretore di Reggio

Calabria nel procedimento penale a carico di Cotugno Guido, iscritta al

n. 353 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

8) ordinanze emesse il 20 settembre 1969 dal pretore di Novi Ligure

e l'8 luglio 1969 dal pretore di Monza nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Rosso Bruno Leone ed altro e Pellegrino

Caterina Lidia, iscritte ai nn. 403 e 405 del registro ordinanze 1969 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26

novembre 1969;

9) ordinanza emessa il 1 ottobre 1969 dal pretore di Casale

Monferrato nel procedimento penale a carico di Vignola Pier Franco,

iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono identiche

o analoghe questioni di legittimità costituzionale e che pertanto i

giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che le questioni hanno ad oggetto gli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46

del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926,

n. 562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190;

l'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945; l'art. 1 della legge 30

aprile 1962, n. 283 (modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441);

e gli artt. 41, 42 e 43 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

che le predette disposizioni sono state denunziate - in riferimento

all'art. 24 e da alcune ordinanze anche in riferimento all'art. 3 della

Costituzione - nella parte in cui escludono le garanzie di difesa nelle

operazioni di prelievo e di analisi dei campioni;

che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.

Considerato che le disposizioni denunziate ad eccezione degli artt.

41 e 43 della legge 4 luglio 1967, n. 580 - sono già state esaminate

da questa Corte in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nei

giudizi decisi con la sentenza n. 149 del 27 novembre 1969;

che con tale sentenza venne dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033,

dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'art. 42 della

legge 4 luglio 1967, n. 580, nella parte in cui per la revisione delle

analisi veniva esclusa l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e

quater del codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda le disposizioni o parti di disposizioni

non dichiarate costituzionalmente illegittime, non sono stati addotti

né sussistono motivi che inducano a conclusioni diverse da quelle

della precedente sentenza;

che le ordinanze 19 aprile 1969 del pretore di Stigliano (nn. 333 e

334 del registro 1969) riguardano non solo l'art. 42, ma anche gli

artt. 41 e 43 della legge 4 luglio 1967, n. 580, non esaminati nella

precedente sentenza di questa Corte;

che, tuttavia, la questione di legittimità costituzionale di tali

due disposizioni è sostanzialmente identica a quella già decisa nella

ricordata, precedente occasione.

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15

ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposizioni sulla "repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e

di prodotti agrari"), convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel

testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; dell'art. 1

della legge 18 ottobre 1959, n. 945; dell'art. 1 della legge 30 aprile

1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e

della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") e degli artt.

41, 42 e 43 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la

"disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli

sfarinati, del pane e delle paste alimentari"), sollevate dalle

ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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