L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad istituire mense a finalita' aziendale presso i propri uffici e stabilimenti quando sia prevedibile che fruiscano del servizio almeno 50 dipendenti applicati presso gli uffici e gli stabilimenti medesimi o viciniori. Ove sia prevedibile che fruisca del servizio un minor numero di dipendenti, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, potra' essere istituito un servizio sostitutivo di refezione.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;245~art1 · fonte del testo

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