La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative spese accessorie e' effettuata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale. Oltre al canone mensile sono a carico dei concessionari degli alloggi le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua e di luce, il riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui al presente comma. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e dei montacarichi, della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione e di altri eventuali servizi comuni. La concessione decade dopo un anno dalla cessazione del dipendente dal servizio. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti gli alloggi di proprieta' delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessi per motivi di servizio, anche se costruiti o acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emanera', con proprio decreto, un regolamento contenente norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento: alla individuazione e alla classificazione degli alloggi di servizio; alle modalita' di concessione degli alloggi; alla determinazione del calcolo del canone e degli altri oneri e delle spese accessorie a carico degli assegnatari, alla formazione delle graduatorie ed in specie al punteggio che e' determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare nonche' ai benefici gia' goduti e alle condizioni di disagio causato dal trasferimento in una nuova sede; alle condizioni di decadenza dalla concessione a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio. In caso di cessazione dell'incarico dal quale il dipendente trae titolo alla concessione ovvero in caso di trasferimento in altra sede, la concessione stessa puo' essere prorogata, a discrezione dell'Amministrazione, per un periodo di tempo la cui durata non puo' comunque superare i dodici mesi.

Testo vigente dal 22 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-10;39~art9 · fonte del testo

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