Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei decreti medesimi. A partire dalla data di cui al comma 1 e' vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni e di frazioni, purche' graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art7 · fonte del testo

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