Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun olio, e' vietato impiegare nel commercio, nella propaganda e nella pubblicita' dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come "disciplinato" o "regolamentato" o "controllato" o "garantito" o "delimitato" e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza della presente legge o dei relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art33 · fonte del testo

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