Chiunque, essendo tenuto alla dichiarazione prevista dall'articolo 9, dichiari un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale dichiarato in eccedenza. Se la falsa dichiarazione e' relativa ai dati di cui agli articoli 10 e 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire unmilione.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art28 · fonte del testo

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