I produttori e i commercianti di olio a denominazione di origine controllata devono tenere un registro di magazzino di carico e scarico in cui, nella parte del carico, sono registrate le partite da essi prodotte o acquistate, allegando le ricevute delle dichiarazioni relative alla produzione o le fatture, e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse. I venditori al consumo che non confezionino gli oli di cui al comma 1 non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico; essi devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio commercializzato.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art12 · fonte del testo

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