Impedimenti all'attivita' degli agenti preposti alla vigilanza Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell'articolo 67 ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art77 · fonte del testo

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