Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini impiega, in tutto o in parte, alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato. Salvo che il fatto costituisca reato, in relazione al comma precedente, qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana riguardi piccole quantita' di prodotti vitivinicoli, inferiori al 10 per cento della produzione vitivinicola dell'impresa relativa alla campagna vitivinicola precedente e comunque non superiori a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso della stessa campagna vitivinicola, sia effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 10, comma 1, rientri nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di 1,5 per cento in volume e non implichi l'utilizzo concorrente di altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto sofisticato. Salvo che il fatto costituisca reato, al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante della ditta.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art71 · fonte del testo

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