Art. 21 jobs act — Proroghe e rinnovi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 2020 al 15 agosto 2020. Leggi il testo vigente →

Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 10 11 Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. 10 11 Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.18 I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite. 5 20

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, e' prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".

D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96

10

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

11

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

18

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che "Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione".

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

20

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 93, comma 1) che "In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 15 agosto 2020

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 21 jobs act, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11269/2026

    27 aprile 2026

    In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2018, che consente di prorogare il contratto nel limite massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi, il cui superamento comporta la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, non si applica ai contratti di lavoro stagionale, per i quali, per espressa previsione dell'art. 19, comma 2, del medesimo d.lgs., non opera il limite di durata complessiva di 36 mesi che ne costituisce presupposto.

    Art. 21 jobs act · Art. 19 jobs act · Art. 1 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 325 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1216/2026

    20 gennaio 2026

    In materia di proroga di contratti a termine, la previsione dell'art. 22 del d. lgs. n. 81 del 2015, applicabile ratione temporis, che impone al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, opera a condizione che non siano superati i limiti massimi di durata del contratto a tempo determinato, stante il tenore letterale dell'incipit della norma costituito dalla locuzione "Fermi i limiti di durata massima di cui all'art. 19". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività dell'art. 22 del d.lgs. citato, atteso che le proroghe disposte dal datore, peraltro senza indicazione delle tassative esigenze di cui all'art. 19, comma 4, del medesimo d.lgs., avevano determinato una durata superiore al limite massimo di dodici mesi, e disposto la conversione in rapporto a tempo indeterminato ai sensi del precedente art. 21, comma 1).

    Art. 21 jobs act · Art. 22 jobs act · Art. 19 jobs act

    Rassegna di gennaio 2026, p. 92 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 2015

2015oggi
  1. 12 gennaio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 4 luglio 2023 — 12 gennaio 2025per un anno
  3. 23 marzo 2021 — 4 luglio 2023per 2 anni
  4. 1 gennaio 2021 — 23 marzo 2021per 3 mesi
  5. 25 dicembre 2020 — 1 gennaio 2021per 7 giorni
  6. 15 agosto 2020 — 25 dicembre 2020per 4 mesi
  7. 19 maggio 2020 — 15 agosto 2020per 3 mesi
  8. 30 aprile 2020 — 19 maggio 2020per 19 giorni
  9. 1 gennaio 2019 — 30 aprile 2020per un anno
  10. 12 agosto 2018 — 1 gennaio 2019per 5 mesi
  11. 1 marzo 2017 — 12 agosto 2018per un anno
  12. 24 giugno 2015 — 1 marzo 2017testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34

    Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 93, comma 1) che "In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art21 · fonte del testo

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