Art. 2 jobs act — Collaborazioni organizzate dal committente

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A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

  • a)alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • b)alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  • c)alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • d)alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 21 agosto 2016 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 2015

2015oggi
  1. 28 febbraio 2023 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 30 dicembre 2022 — 28 febbraio 2023per 2 mesi
  3. 17 novembre 2022 — 30 dicembre 2022per un mese
  4. 1 luglio 2022 — 17 novembre 2022per 5 mesi
  5. 3 novembre 2019 — 1 luglio 2022per 3 anni
  6. 5 settembre 2019 — 3 novembre 2019per un mese
  7. 1 gennaio 2019 — 5 settembre 2019per 8 mesi
  8. 12 agosto 2018 — 1 gennaio 2019per 5 mesi
  9. 1 gennaio 2018 — 12 agosto 2018per 7 mesi
  10. 22 giugno 2017 — 1 gennaio 2018per 6 mesi
  11. 1 marzo 2017 — 22 giugno 2017per 4 mesi
  12. 1 gennaio 2017 — 1 marzo 2017per un mese
  13. 21 agosto 2016 — 1 gennaio 2017per 4 mesi
  14. 24 giugno 2015 — 21 agosto 2016testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2015 al 21 agosto 2016. .

… C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289tolto: .aggiunto: ; Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art2 · fonte del testo

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