Art. 11 — Gabinetti dei Ministri
Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 puo' essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.
Testo vigente dal 9 gennaio 1996
