Art. 21 — Denunce delle aziende private
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1994 al 17 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 345.
Abrogato dal 5 dicembre 1994
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Articolo abrogato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 345.
Abrogato dal 5 dicembre 1994
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3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 5 dicembre 1994. 278 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio un prospetto recante:
tolto: a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;
tolto: b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza. Le aziende, che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entita' numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, puo', dopo aver sentito le commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che svolgono attivita' in piu' di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre. La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi uffici in piu' province.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art21 · fonte del testo
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