Art. 13 — Esclusioni, esoneri
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In materia di provvedimenti di avviamento al lavoro deve essere riconosciuta la competenza del giudice ordinario, in quanto la materia stessa e` connessa ad interessi preminentemente individuali, con natura e consistenza di diritti soggettivi. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in quanto sollevata dal giudice amministrativo, dell'art. 13, L. 2 aprile 1968, n. 482, denunziato - per violazione degli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost. - nella parte in cui prevede che l'imprenditore decada dal beneficio dell'esonero dall'assunzione di personale invalido, qualora non assuma in sostituzione di esso, il corrispondente numero di orfani e vedove). - Cfr. S.n. 346/1987.
Art. 13 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 4 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1994 al 17 gennaio 2000. 225 parole tolte, 8 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo. Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:
tolto: a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;
tolto: b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;
tolto: c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento. I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie. Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. tolto: 345. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345. I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni. aggiunto: 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art13 · fonte del testo
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