Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
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2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1971 al 1 gennaio 2002. 142 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dello articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo e' determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima puo' essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio. Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile. Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti, per l'esecuzione delle opere di sua competenza e da' in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art21 · fonte del testo
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