Art. 3 — Intestazione a società con azioni quotate in borsa

Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche. Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' ((del due per cento)) del capitale sociale. Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Testo vigente dal 10 marzo 1987

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Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1985 al 10 marzo 1987. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del tolto: cinque aggiunto: due per cento del capitale sociale. Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art3 · fonte del testo

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