Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a societa' con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote delle societa' editrici e' parificata all'intestazione a persone fisiche".

Testo vigente dal 3 maggio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-04-30;137~art3 · fonte del testo

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