Art. 24 — Contributi ai periodici
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 maggio 2017, n. 70.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 maggio 2017, n. 70.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
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3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1985 al 1 gennaio 2019. 379 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 e' autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa. I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:
tolto: a) lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;
tolto: b) lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;
tolto: c) lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali. I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente. Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento. Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati dai fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale. Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11. Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie. Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati:
tolto: 1) dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;
tolto: 2) dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo. La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste e' dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L'impresa perde il diritto al saldo di cui al numero 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art24 · fonte del testo
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