Le imprese editrici alle quali non siano stati liquidati i contributi previsti dagli articoli 22, 24 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativi al primo e secondo semestre 1981, possono ottenere, su parere della commissione tecnica prevista dall'articolo 54 della legge medesima, anticipazioni sui contributi suddetti fino al 70 per cento del loro ammontare, sulla base delle dichiarazioni effettuate all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai contributi. Nella domanda di anticipazione le imprese dovranno dichiarare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, con la sola eccezione di quello attinente al deposito del bilancio, e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge stessa per l'accesso alle provvidenze. Qualora tale dichiarazione risulti non rispondente al vero, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi maturati dalla data di erogazione e calcolati al tasso di riferimento determinato dal Ministro del tesoro. L'Amministrazione ha comunque facolta' di detrarre tali importi da successive erogazioni di contributi all'impresa. Le somme corrisposte a titolo di anticipo saranno conguagliate in sede di pagamento definitivo dei contributi. Le imprese editrici di giornali periodici possono ottenere anticipazioni solo in relazione a testate che ottengano il riconoscimento previsto dal quinto comma dell'articolo 24 della legge sopra indicata dalla commissione tecnica di cui all'articolo 54 della legge stessa.

Testo vigente dal 29 dicembre 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-12-23;939~art2 · fonte del testo

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