Art. 40 — Divieto di cumulo di provvidenze

I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attivita' di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, cosi' come definiti dall'articolo 20.

Testo vigente dal 6 agosto 1981

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art40 · fonte del testo

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